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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sentenza n. 40/2018 del 17-01-2018

principi giuridici

La responsabilità per l'esercizio dell'attività medica, sia del singolo professionista sia della struttura sanitaria nel suo complesso, è di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.

In materia di responsabilità sanitaria, il paziente che agisce per il risarcimento del danno è tenuto a provare la fonte del rapporto obbligatorio e ad allegare l'inadempimento, mentre è onere della struttura sanitaria e del medico provare l'esatto adempimento della prestazione.

Il nesso causale tra l'omissione della struttura sanitaria e il danno risarcibile deve essere accertato secondo il criterio del "più probabile che non".

Il danno da perdita del rapporto parentale, riferibile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., può essere liquidato sulla base dei parametri tabellari elaborati dal ### di ### costituendo questi un punto di riferimento affidabile e di applicazione necessaria per uniformità della giurisdizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Medica e Struttura Sanitaria: Errata Valutazione del Rischio Cardiaco e Conseguenze Risarcitorie


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità medica derivante da un presunto errore nella valutazione dell'idoneità fisica di un soggetto alla pratica sportiva. La vicenda trae origine dal decesso di un uomo, avvenuto durante un'uscita in bicicletta, a seguito di un arresto cardiaco. I familiari, ritenendo che la morte fosse riconducibile a negligenze commesse durante una visita medica di controllo, hanno citato in giudizio sia il medico che la struttura sanitaria presso cui la visita era stata effettuata, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Gli attori sostenevano che il medico, nel rilasciare un certificato di idoneità sportiva, non avesse adeguatamente valutato le condizioni cardiache del paziente, omettendo di disporre accertamenti più approfonditi nonostante la presenza di indicatori di rischio. La struttura sanitaria, dal canto suo, eccepiva la propria estraneità alla vicenda, sostenendo che il medico operasse in regime di collaborazione autonoma e che, in ogni caso, non vi fosse prova di un nesso causale tra la condotta del sanitario e il decesso. Venivano chiamate in causa le compagnie assicurative del medico e della struttura sanitaria.
Il giudice, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha esaminato il merito della controversia. In primo luogo, ha inquadrato la relazione tra il paziente e la struttura sanitaria come un rapporto contrattuale, da cui derivano obblighi di protezione e di corretta esecuzione della prestazione medica. Ha poi richiamato i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova, precisando che, in tali casi, spetta al paziente dimostrare la fonte del rapporto e allegare l'inadempimento, mentre è onere del medico e della struttura sanitaria provare di aver adempiuto correttamente la prestazione.
Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che gli attori avessero fornito sufficienti elementi per dimostrare l'inadempimento del medico e della struttura sanitaria. Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che il paziente presentava patologie cardiache tali da sconsigliare il rilascio del certificato di idoneità sportiva, e che il medico aveva omesso di disporre accertamenti più approfonditi, nonostante la presenza di segnali di allarme. Il giudice ha quindi concluso che vi fosse un nesso causale tra l'errata valutazione del rischio cardiaco e il decesso del paziente, in quanto quest'ultimo, confidando nel certificato di idoneità, aveva continuato a praticare attività sportiva, aggravando le proprie condizioni di salute.
Quanto alla quantificazione del danno, il giudice ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di ### per il risarcimento del danno da perdita parentale, tenendo conto del grado di parentela e dell'intensità del legame affettivo tra la vittima e i suoi familiari. Ha inoltre riconosciuto alla moglie del defunto un risarcimento maggiore, in considerazione delle sofferenze psicologiche patite a seguito della perdita del coniuge.
Infine, il giudice ha esaminato le posizioni delle compagnie assicurative chiamate in causa. Ha condannato l'assicurazione del medico a tenere indenne quest'ultimo dalle conseguenze economiche della condanna, nei limiti del massimale previsto dalla polizza. Ha invece escluso la responsabilità dell'assicurazione della struttura sanitaria, in quanto la polizza copriva solo i danni causati da medici dipendenti, e non da collaboratori esterni come nel caso di specie.
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testo integrale


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